Come fare per…


  1. QUALI SONO I REQUISITI PER L’ISCRIZIONE AL REGISTRO DEL TIROCINIO?

    Il Tirocinio professionale è requisito propedeutico al sostenimento dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile.
    La domanda di iscrizione nel Registro Tirocinanti deve essere depositata presso l’Ordine di appartenenza del professionista presso il quale si intende svolgere il Tirocinio (Dominus) e va redatta secondo il modello pubblicato sul sito.

    Il Registro dei Tirocinanti è diviso in due sezioni:

    Sezione “Tirocinanti Commercialisti” riservata a coloro che hanno conseguito la laurea:
    • classe LM 56 o LM 77
    • classe 64/S o 84/S
    • Laurea in Economia e Commercio (vecchio ordinamento)

    Sezione “Tirocinanti Esperti Contabili” riservata a coloro che hanno conseguito la laurea triennale:
    • classe L 17 o L 18
    • classe L 28 o L 33

    Il Tirocinio ha una durata di 18 mesi. Il periodo di Tirocinio decorre dalla data di protocollo della Segreteria dell’Ordine – D.M. 143/2009 art. 8 co. 1 e va svolto in maniera continuativa (fatte salve le fattispecie di interruzione previste dalla normativa vigente), sotto il controllo del Dominus che deve essere iscritto all’Albo da almeno 5 anni.
    Il Tirocinio deve prevedere un orario minimo di 20 ore settimanali.

    Modelli per iscrizione pubblicati sezione modulistica Tirocinio

  2. QUALI SONO I REQUISITI PER L’ISCRIZIONE AL REGISTRO DEL TIROCINIO IN CONVENZIONE?

    Il Tirocinio può essere svolto in convenzione per un periodo massimo di sei mesi in concomitanza con il corso di laurea magistrale/triennale se in possesso dei requisiti previsti dalla convenzione siglata tra l’Ordine e l’Università ai sensi del DL 1/2012 e del DPR 137/2012 in attuazione di quanto previsto nella convenzione quadro relativa al “Tirocinio svolto in concomitanza con il percorso formativo ed esonero dalla prima prova scritta dell’esame di Stato per l’esercizio della professione di Dottore Commercialista e di Esperto contabile” stipulata dal MIUR, dal Ministero della Giustizia e dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
    Per iscriversi in convenzione il percorso di studio deve prevedere di maturare tutti i crediti CFU e di svolgere il totale di ore di Tirocinio previsto dalla convenzione siglata tra l’Ordine e l’Università.
     
    I requisiti per iscriversi al Registro dei Tirocinanti in CONVENZIONE sono i seguenti:
    • Sezione “Tirocinanti Commercialisti”: essere iscritti al secondo anno della laurea magistrale classe LM77 o LM56 ed aver maturato i crediti CFU previsti dalla convenzione con la Laurea triennale – requisito fondamentale;
    • Sezione “Tirocinanti Esperti Contabili”: essere iscritti al terzo anno della laurea triennale classe L18 o L33.

    A conclusione del Tirocinio in CONVENZIONE in ogni caso, il percorso di studio deve consentire di maturare tutti i crediti CFU e di svolgere il totale di ore di Tirocinio previsto dalla convenzione siglata tra l’Ordine e l’Università.
    Di seguito i link:
    • Accordo stipulato tra l’Ordine di Catania e l’Università degli Studi di Catania – Convenzione Quadro http://www.odcec.ct.it/page/normativa_Tirocinio.htm 
    • Accordi sottoscritti dagli altri Ordini territoriali ed Università di riferimento disponibili sul sito del Consiglio Nazionale: https://commercialisti.it/norme-per-la-professione/accordi-ordini-territoriali-universita-in-esecuzione-della-convenzione-quadro-2014/ 

    Si ricorda che per iscriversi in convenzione dovrà essere indicato un tutor accademico.
    Se entro 6 mesi dall’iscrizione in convenzione nel Registro del Tirocinio non si consegue la laurea magistrale/triennale, il Tirocinio viene sospeso.

    Modelli per iscrizione pubblicati sezione modulistica Tirocinio

  3. QUANTO DURA IL TIROCINIO?

    Il Tirocinio – Sezione “Commercialisti” e Sezione “Esperti Contabili” ha una durata di 18 mesi.
    In caso di iscrizione nella Sezione “Esperti Contabili”, dopo il conseguimento della laurea magistrale il tirocinante per svolgere il Tirocinio nella Sezione “Commercialisti” deve fare una nuova iscrizione.

    TIROCINANTI CHE GIA’ HANNO SVOLTO IL TIROCINIO COME ESPERTO CONTABILE

    I Tirocinanti che hanno già espletato il Tirocinio di Esperto Contabile, dopo aver conseguito la laurea magistrale, al fine di sostenere l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista, dovranno iscriversi nel Registro del Tirocinanti Commercialisti per 12 mesi.
    Il Tirocinio già svolto come esperto contabile non deve essere scaduto (non devono essere passati 5 anni dalla data di fine pratica).

  4. TIROCINIO COME REVISORE LEGALE

    L’iscrizione al Registro Tirocinanti dell’Ordine NON DA’ automaticamente l’iscrizione al Registro Tirocinanti Revisori Legali. Per iscriversi a quest’ultimo Registro occorre presentare una seconda domanda direttamente al Ministero della Giustizia. I fac-simile della modulistica e le istruzioni per l’inoltro della domanda sono disponibili consultando il sito ministeriale.

  5. ADEMPIMENTI DEL TIROCINANTE – VIDIMAZIONE SEMESTRALE LIBRETTO

    Il libretto di attestazione del Tirocinio è soggetto a vidimazione semestrale e dovrà essere depositato semestralmente presso la Segreteria Tirocinio debitamente compilato e sottoscritto (entro il 31/07 ed entro il 31/12).

    I periodi da indicare sul libretto sono i seguenti:
    • 01/01 – 30/06 con deposito libretto entro il 31/07;
    • 01/07 – 31/12 con deposito libretto entro il 31/01 dell’anno successivo.

    In caso di prima iscrizione in corso di semestre, il periodo di riferimento da indicare sul libretto va dalla “data di iscrizione” al 30/06 o al 31/12.
    I termini di deposito sono perentori e non puramente indicativi.
    La mancata consegna del libretto nei termini previsti è valutata dal Consiglio dell’Ordine competente ai fini sanzionatori.

  6. COSA FARE PER COMUNICARE UNA VARIAZIONE DI ORARIO?

    Occorre compilare il modello presente sul sito – sezione modulistica Tirocinio
    Si ricorda che il Tirocinio deve prevedere un orario minimo di 20 ore settimanali.

    Modelli per iscrizione pubblicati sezione modulistica Tirocinio

  7. ENTRO QUANTO TEMPO DEVO COMUNICARE UNA VARIAZIONE?

    Ai sensi dell’art. 7 del Regolamento DM 143/2009 dopo l’iscrizione nel Registro, il Tirocinante dovrà comunicare ogni variazione (dati anagrafici, cambio dominus, sospensione, ripresa Tirocinio) entro 15 giorni dal verificarsi della causa della stessa. Il termine è perentorio.

  8. COSA FARE PER CAMBIARE DOMINUS? (con altro professionista iscritto all’Ordine di Catania)

    In caso di variazione del professionista presso cui è svolto il Tirocinio, il praticante entro 15 giorni dovrà depositare all’Ordine la domanda di cambio studio secondo il modello pubblicato sul sito internet.

    Modulistica Tirocinio con i relativi allegati:
    • comunicazione di interruzione Tirocinio del dominus precedente
    • libretto del Tirocinio debitamente compilato e firmato dal vecchio dominus compilato fino alla data di interruzione;
    • dichiarazione di inizio Tirocinio del nuovo Dominus

    Modelli per iscrizione pubblicati sezione modulistica Tirocinio

  9. COSA FARE SE SI CAMBIA DOMINUS (CON PROFESSIONISTA ISCRITTO AD ALTRO ORDINE TERRITORIALE)

    Qualora il professionista presso il quale il Tirocinante intende continuare il periodo di Tirocinio sia iscritto in un Ordine territoriale diverso dall’ODCEC di Catania, quest’ultimo deve chiede di essere iscritto nel Registro del Tirocinio tenuto dall’Ordine territoriale presso il quale è iscritto il professionista.

    Entro 15 giorni dal cambio studio, il tirocinante dovrà chiedere di essere iscritto all’Ordine cui appartiene il nuovo Dominus. La domanda di iscrizione per trasferimento va inviata contestualmente al nuovo Ordine e all’Ordine di provenienza. Per la modulistica occorre prendere contatti con l’Ordine di destinazione.

    Inoltre, il Tirocinante dovrà depositare presso l’Ordine di provenienza il libretto di attestazione del Tirocinio compilato fino alla data del cambio studio. Il Consiglio rilascia il nulla-osta al trasferimento (dopo aver verificato il periodo di Tirocinio).

    Nel caso di accoglimento della domanda di trasferimento, il praticante è iscritto nel Registro del Tirocinio, senza soluzione di continuità, con l’anzianità della precedente iscrizione.

  10. COSA FARE SE SI COMPLETA IL PERIODO DI TIROCINIO

    A conclusione del periodo di Tirocinio, il Tirocinante dovrà depositare il libretto di attestazione del Tirocinio chiuso alla data del compimento del Tirocinio e richiedere contestualmente il rilascio del relativo certificato utilizzando il modello e le istruzioni pubblicate sul sito – sezione modulistica Tirocinio.

    A conclusione del periodo di Tirocinio, il Tirocinante dovrà depositare il libretto di attestazione del Tirocinio chiuso alla data del compimento del Tirocinio e richiedere contestualmente il rilascio del relativo certificato.

    La richiesta va presentata in bollo da € 16,00. All’atto del ritiro occorre presentare un’ulteriore marca da bollo in quanto il certificato verrà rilasciato in bollo.
    Il certificato perderà efficacia decorsi cinque anni dalla data di compiuto Tirocinio senza che segua il superamento dell’esame di Stato.

    Modelli per iscrizione pubblicati sezione modulistica Tirocinio

  11. DEVO FARE L’ESAME DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI DOTTORE COMMERCIALISTA/ESPERTO CONTABILE, COSA DEVO FARE?

    Ai fini dell’ammissione all’esame di Stato, si ricorda che l’Ordinanza MIUR prevede che “i candidati che al momento della presentazione della domanda di ammissione non abbiano completato il Tirocinio ma che comunque lo completeranno entro la data di inizio degli esami, devono dichiarare nell’istanza medesima che produrranno l’attestato di compimento della pratica professionale prima dell’inizio dello svolgimento degli esami”. I sopracitati candidati dovranno informare opportunamente la Segreteria che hanno presentato domanda alle Università per l’esame di Stato: il certificato di compiuta pratica può essere rilasciato solo una volta che la delibera di compiuto Tirocinio sia stata assunta dal Consiglio dell’Ordine. Pertanto, ai fini della partecipazione all’esame di Stato, solo a partire dall’assunzione della delibera sarà possibile legittimamente autocertificare di avere validamente compiuto il Tirocinio.

    Il Consiglio dell’Ordine presso il quale è compiuto il Tirocinio verifica il libretto e delibera il rilascio del certificato.

    Il certificato perde efficacia decorsi cinque anni senza che ad essi segua il superamento dell’esame di Stato. Quando il certificato perde efficacia il competente Consiglio provvede alla cancellazione dal Registro.

  12. POSSO FAR PARTIRE IL TIROCINIO IN DATA ANTECEDENTEMENTE ALLA DATA DI DEPOSITO DELL’ISCRIZIONE?

    Il periodo di Tirocinio decorre dalla data di deposito di protocollo della Segreteria dell’Ordine di appartenenza del Dominus – D.M. 143/2009 art. 8 co. 1 e va svolto in maniera continuativa (fatte salve le fattispecie di interruzione previste dalla normativa vigente), sotto il controllo del Dominus, per un orario minimo di 20 ore settimanali, presso un Professionista iscritto all’Albo da almeno 5 anni.

  13. DOVE TROVO LA LISTA DEGLI STUDI PROFESSIONALI CHE SONO ALLA RICERCA DI UN TIROCINANTE?

  14. UN LAVORATORE FULL TIME PUÒ SVOLGERE CONTEMPORANEAMENTE SIA IL TIROCINIO E LAVORARE?

    Se sei un lavoratore con contratto di lavoro dipendente, puoi svolgere il Tirocinio purché vengano rispettate le 20 ore minime la settimana come da regolamento del Tirocinio.
    Per approfondimenti in merito visualizza Pronto Ordini CNDCEC pubblicati nella sezione Normativa Tirocinio.

  15. SONO IN POSSESSO DELLA LAUREA IN SCIENZE POLITICHE CONSEGUITA NEL 2010 POSSO ISCRIVERMI AL REGISTRO DEL TIROCINIO?

    A far data dal 01/01/2008, ai sensi dell’art. 40 comma 4 del D. lgs 139/2005 , possono iscriversi al Registro del Tirocinio

    Sezione “Tirocinanti Commercialisti” solo coloro che hanno conseguito la laurea:
    • classe LM 56 o LM 77
    • classe 64/S o 84/S
    • Laurea in Economia e Commercio (vecchio ordinamento)
     
    Sezione “Tirocinanti Esperti Contabili” solo coloro che hanno conseguito la laurea triennale:
    • classe L 17 o L 18
    • classe L 28 o L 33

    Pertanto, la laurea in Scienze Politiche non rientra tra quelle annoverate dall’attuale normativa.