Obbligo assicurativo – attività di vigilanza dell’Ordine
L’articolo 5 del D.P.R. 7 agosto 2012 n.137 prevede l’obbligo di assicurazione a carico dei professionisti, strettamente legato all'esercizio della professione e non alla sola iscrizione nell’Albo professionale.
La mancata stipula dell'assicurazione costituisce illecito disciplinare.
Gli Ordini, dato il loro generale potere di vigilanza sull'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni che disciplinano la professione (art. 12 D.Lgs. n. 139/2005) dovranno richiedere periodicamente agli Iscritti di rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente i dati della polizza assicurativa (estremi, massimale e ogni variazione successiva).
Nell’informativa CNDCEC n. 28/2017, pubblicata nelle risorse allegate, sono forniti alcuni chiarimenti sull’obbligo di assicurazione professionale.