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Nuovo Codice Deontologico della professione

Dal prossimo 1° marzo entrerà in vigore il nuovo Codice deontologico della professione, approvato dal Consiglio Nazionale DCEC nella seduta del 17/12/2015.

La revisione dei contenuti del Codice si è resa necessaria per l’evoluzione della normativa di riferimento.

Al Codice deontologico sarà a breve affiancato anche un Codice delle Sanzioni diretto a fornire ai Consigli di Disciplina indicazioni uniformi sull’applicazione delle sanzioni disciplinari in caso di violazione delle norme deontologiche.

 

Le principali novità del nuovo Codice deontologico

 

  • Le disposizioni del codice si applicheranno anche alle società professionali in quanto compatibili (art. 1 e 3);
  • Sono stati aggiornati i riferimenti ai soggetti deputati all’esercizio dell’azione disciplinare (consigli di disciplina);
  • E’ stato espressamente previsto l’obbligo di copertura assicurativa per i rischi professionali conformemente a quanto previsto dalla legge (art. 14);
  • Nei rapporti con i colleghi sono stati meglio precisati alcuni comportamenti diretti a rendere effettivo il dovere di colleganza (art. 15);
  • E’ espressamente prevista la facoltà di concordare con il cliente, in caso di suo recesso, possibilità di un indennizzo del professionista (art. 20);
  • E’ stata precisata la condotta del professionista in caso di rinunzia all’incarico professionale laddove il cliente si renda irreperibile (art. 23);
  • E’ stato espressamente previsto che la misura del compenso deve essere concordata per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale con preventivo di massima comprensivo di spese, oneri e contributi conformemente a quanto previsto dalla legge (art. 25);
  • Nell’ambito dell’assunzione di incarichi istituzionali vengono introdotti obblighi informativi diretti a rafforzare la trasparenza della loro attribuzione e viene espressamente fatto divieto di utilizzare alcun incarico istituzionale per fini pubblicitari o per sollecitare l’affidamento di incarichi professionali (art. 28);
  • E’ espressamente previsto in capo all’iscritto un dovere di collaborazione con gli organismi di categoria, anche tramite la tempestiva, esauriente e veritiera risposta a specifiche richieste poste da questi nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali (art. 29);
  • Sono state rafforzate le misure di contrasto del fenomeno di esercizio abusivo della professione (art. 42);
  • Nell’ambito delle norme sulla pubblicità, sono state introdotte specifiche disposizioni in merito all’utilizzo del titolo accademico; è stato altresì specificato il divieto di inserire riferimenti commerciali o pubblicitari nei siti web degli iscritti (art. 44).

Per consultare il nuovo Codice deontologico della professione in vigore dal 1° marzo 2016 cliccare qui