L'ordine informa


Istituto Revisori Contabili – comunicazione ai tirocinanti

Si comunica a tutti gli iscritti nei Registri dei Revisori Contabili e del Tirocinio, che nella seduta del 28 aprile u.s. la Commissione Centrale ha deliberato in merito allo svolgimento del tirocinio.

L’art. 10, comma 8 bis, del D.P.R. 99/1998 e successive modifiche ed integrazioni, prevede che “Qualora gli obblighi di cui ai commi 6, 7 e 8 non vengano adempiuti entro il termine di centoventi giorni successivi allo scadere di ciascun anno, il tirocinio è automaticamente interrotto sino alla data di presentazione o spedizione della relazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento”.

La Commissione ha stabilito che in seguito all’interruzione del tirocinio, secondo quanto stabilito dal comma di cui al succitato articolo, non sarà possibile riconoscere il periodo che intercorre tra la scadenza dell’annualità e la data di ricevimento della raccomandata A/R.

Ne consegue che il tirocinio si prolunga di un periodo pari alla durata dell’interruzione.

La Commissione ha altresì deliberato, in merito al riconoscimento del tirocinio pregresso, che lo stesso possa essere riconosciuto esclusivamente se svolto successivamente al conseguimento del titolo di studio previsto dall’art. 3, comma 2, lett. a), del D.Lgs 88/1992.