INAIL – Chiarimenti in materia di Libro Unico del Lavoro
Si porta a conoscenza degli iscritti che la nota INAIL del 07/01/2009, insieme ai chiarimenti resi dal Ministero del lavoro in stessa data, in materia di delega alla gestione e tenuta del LIBRO UNICO DEL LAVORO, chiarisce come la procedura unificata di comunicazione delle deleghe per il tramite del portale Inail, fatta dal consulente , adempie anche all’obbligo della comunicazione preventiva alla Direzione provinciale del lavoro da parte del datore di lavoro.
In particolare nei chiarimenti Ministeriali si invita l’Inail a garantire l’accesso al sistema agli ispettori del lavoro proprio per la duplice funzione riconosciuta alla suddetta comunicazione.
Nonostante ciò molti ispettori del lavoro, in sede di verifica, chiedono ancora copia cartacea della comunicazione preventiva da parte del datore di lavoro, contrastando in questo senso lo spirito di semplificazione che caratterizza il nuovo sistema di delega e invio telematico della stessa (è sempre possibile stampare dal sito Inail l’elenco delle aziende in delega).
Si ricorda comunque che il consulente ha l’obbligo di acquisire la delega firmata dal datore di lavoro preventivamente all’invio della comunicazione telematica, nella quale si esplicita la delega alla tenuta e alla registrazione del libro unico del lavoro, che , pertanto, fa riferimento a tutta la documentazione in materia di lavoro.
Nel caso in cui, invece, la delega al consulente abbia per oggetto solo la registrazione sul Libro unico e non anche la tenuta, rimane l’obbligo della comunicazione preventiva alla DPL da parte del datore di lavoro (in forma cartacea).
Allegati nota Inail e circolare Ministero del lavoro