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Elezioni ODCEC CT 15 e 16 gennaio 2026 principi generali di voto di cui all’art. 3 del regolamento elettorale

Principi generali di voto dettati dall’art. 3 del Regolamento elettorale:

  1. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto.
  2. L’elettore è tenuto all’osservanza dei principi di cui al comma 1.
  3. L’elettore non può cedere o comunicare a terzi le credenziali di accesso alla piattaforma informatica.
  4. Con l’accesso alla piattaforma informatica l’elettore, sotto la sua personale responsabilità, attesta che l’esercizio del diritto di voto avviene in condizioni di assoluta riservatezza e in assenza di terze persone fisicamente presenti o collegate telefonicamente o con qualunque altro strumento di comunicazione.
  5. E’ onere del votante di munirsi di dispositivi tecnicamente idonei alla connessione e al dialogo con la piattaforma di voto. L’eventuale inadeguatezza del dispositivo che impedisca al votante di esprimere il proprio voto non costituisce in nessun caso vizio di validità della procedura di elezione con modalità telematica da remoto, né comporta oneri o responsabilità a carico del Consiglio dell’Ordine o del Consiglio Nazionale.
  6. La violazione delle disposizioni dei commi precedenti comporta illecito disciplinare ai sensi del codice deontologico e dell’articolo 49 del d.lgs. n. 139 del 2005.