Comunicazione al Registro Imprese dell’indirizzo PEC da parte dei curatori fallimentari, commissari liquidatori e giudiziali
L’art. 1, comma 19 della Legge n. 228 del 24/12/2012 (Legge di stabilità 2013) – pubblicata nella G.U. n. 302 del 29/12/2012 ed in vigore dall'1 gennaio 2013 recita quanto segue:
«2-bis. Il curatore, il commissario giudiziale nominato a norma dell'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il commissario liquidatore e il commissario giudiziale nominato a norma dell'articolo 8 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, entro dieci giorni dalla nomina, comunicano al registro delle imprese, ai fini dell'iscrizione, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata».
La comunicazione deve essere effettuata in modalità telematica mediante il procedimento di Comunicazione Unica, è esente da imposta di bollo ed è soggetta ai soli diritti di segreteria.