L'ordine informa


Certificati e dichiarazioni sostitutive

La legge di stabilità per il 2012 ha apportato significative modifiche alla disciplina delle certificazioni delle pubbliche amministrazioni. In particolare è stato disposto che nei rapporti tra gli organi della P.A. o i gestori di pubblici servizi i certificati siano sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del Dpr n. 445 del 2000.

A partire dal 1° gennaio 2012, pertanto:

– i certificati rilasciati dall’Ordine agli Iscritti o a terzi potranno essere destinati soltanto a soggetti privati;

– l’Ordine non potrà più ricevere certificazioni rilasciate da altre Pubbliche Amministrazioni e depositate dagli Iscritti, (l'accettazione di certificati o di atti di notorietà costituirà violazione dei doveri d’ufficio e i certificati eventualmente acquisiti in contrasto con questo divieto saranno invalidi e non saranno comunque utilizzabili);

– l’Ordine dovrà rilasciare ogni certificato (es: certificato di compiuto tirocinio) con la dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”. In assenza della dicitura, il certificato sarà nullo;

– ai fini dell'accertamento d'ufficio relativo alle dichiarazioni sostitutive l’Ordine individua un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti