Agenzia Entrate – esonero obbligo comunicazione Pec entro 31/10 per professionisti iscritti all’Albo
L'Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 88/E ha confermato che gli iscritti nell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili devono ritenersi esonerati dall’obbligo di comunicare al fisco entro il 31 ottobre 2014 il proprio indirizzo PEC in quanto l’Ordine di appartenenza comunica periodicamente gli indirizzi PEC degli iscritti all’INI-PEC – Indice Nazionale degli Indirizzi di posta elettronica certificata.
L'obbligo era previsto dal provvedimento MEF/GDF dell'8 agosto 2014 in materia di antiticiclaggio.
Per quanto riguarda la comunicazione dell'indirizzo PEC da parte dello studio associato è un adempimento non dovuto ai sensi di legge: la comunicazione già effettuata dall'Ordine di appartenenza all'INI-PEC per tutti gli Iscritti persone fisiche esaurisce l’obbligo di comunicazione atteso che proprio i professionisti iscritti all’albo (sezioni A e B) sono destinatari della normativa antiriciclaggio. E' di tutta evidenza che lo studio associato non è destinatario in via autonoma degli obblighi antiriciclaggio.
Pertanto, l’invio della PEC da parte dello studio associato costituisce un adempimento ultroneo e comunque non dovuto ai sensi di legge.