Incompatibilità
Si ricorda che ai sensi dell’art. 4 dell’Ordinamento Professionale (D.Lgs 139/2005) l’esercizio della professione è incompatibile con l’esercizio di alcune professioni ed attività elencate nello stesso articolo. L’incompatibilità ha rilevanza anche ai fini previdenziali.
Gli Iscritti sono tenuti a compilare il modello allegato e ad inviarlo, accompagnato da copia di valido documento di riconoscimento, a mezzo fax 095 445913, o e-mail segreteria@odcec.ct.it