Impossibilità iscrizione nell’albo CTU degli iscritti nell’elenco speciale
Si comunica che,
con delibera n. 15 del 15 gennaio 2009 il Consiglio Nazionale, in risposta ad un quesito posto da un Ordine locale, ha espresso "parere contrario all’iscrizione nell’Albo dei Consulenti tecnici del Giudice degli iscritti nell’elenco speciale".
A soluzione opposta si sarebbe potuti giungere privilegiando l’interpretazione meramente letterale delle disposizioni che disciplinano l’iscrizione nell’albo dei consulenti tecnici del giudice (arti. 13 ss. norme di attuazione del cod. proc. civ.) che, tra i requisiti per la iscrizione nell’albo CTU, richiedono genericamente "l’iscrizione nelle rispettive associazioni professionali". Così ragionando si potrebbe concludere in senso favorevole alla possibilità per gli iscritti nell’elenco speciale di richiedere l’iscrizione nell’albo CTU; sarebbero infatti soddisfatti i requisiti della appartenenza all’associazione professionale (intesa come Ordine) e quello della specifica competenza tecnica in una determinata materia. Non si può dubitare, infatti, che gli iscritti nell’elenco speciale abbiano la medesima competenza tecnica degli iscritti nell’albo essendo essi "professionisti" a tutti gli effetti che però non possono esercitare la professione perché versano in una delle situazioni di incompatibilità previste dall’articolo 4 del D. Lgs. 139/2005.
La questione, tuttavia, inquadrata in un contesto più ampio che superi il dato meramente testuale delle norme (tra l’altro risalenti al 1941) è apparsa suscettibile di alcuni insuperabili rilievi critici che hanno portato il Consiglio a concludere per la tesi negativa.
L’attività di consulenza tecnica è attività tipica della professione (art. 1 D.lgs. 139/2005) mentre gli iscritti nell’elenco speciale sono coloro che, pur avendo tutti i requisiti richiesti per la iscrizione nell’albo, non possono esercitare la professione perché si trovano in una delle situazioni di incompatibilità previste dall’ordinamento professionale. Appare quindi contraddittorio affermare che coloro che per definizione non possono esercitare la professione possano, iscrivendosi nell’albo dal quale il giudice "normalmente" (art. 61 c.p.c.) sceglie i soggetti ai quali conferire l’incarico di consulenza, svolgere abitualmente una attività professionale che a loro per definizione è preclusa.
Il riferimento alla "iscrizione nelle rispettive associazioni professionali" contenuto nell’articolo 15 delle norme di attuazione del codice di procedura civile andrebbe allora meglio inteso come "iscrizione nell’albo" e non nell’Ordine professionale. Che questa possa essere un’interpretazione percorribile sembra awalorato dal fatto che il modello di domanda di iscrizione nell’albo dei consulenti tecnici disponibile sul sito del Ministero della Giustizia contiene la dizione "iscritto all’albo professionale".