Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati
Dal 1° gennaio 2012 le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi tali certificazioni sono sempre sostituite da autodichiarazioni rese dagli interessati (articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000), ovvero le relative informazioni devono essere acquisite d’ufficio (fanno eccezione i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti, salvo diverse disposizioni della normativa di settore). Le amministrazioni certificanti titolari di dati fruibili devono renderli disponibili alle amministrazioni procedenti per la relativa acquisizione d’ufficio o per la verifica di dichiarazioni sostitutive.