Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catania

Composizione Crisi COMMERCIALISTI CATANIA

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LA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO


Il procedimento per la composizione delle crisi da sovraindebitamento di soggetti non sottoponibili a procedure concorsuali permette di rivolgersi ad un organismo apposito o a un professionista abilitato e poi al Tribunale con un piano di rientro o di liquidazione del patrimonio che, se accolto, diventerà vincolante per tutti i creditori, prevedendo l’ammissione al beneficio della liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori non soddisfatti.

 

 

L’ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI COMMERCIALISTI CATANIA


Il Consiglio dell'Ordine, nella seduta del 17 settembre 2015, ha deliberato l’istituzione dell’Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore "Commercialisti Catania", in linea con quanto previsto dalla Legge n. 3/2012.

 

 

ISCRITTI DISPONIBILI A SVOLGERE LA FUNZIONE DI GESTORE DELLA CRISI


Tutti gli iscritti interessati ed in possesso dei requisiti richiesti dalle disposizioni di riferimento, possono inviare la propria dichiarazione di disponibilità a svolgere la funzione di “Gestore della crisi” per l’OCC Commercialisti Catania, compilando l’apposita domanda disponibile nelle risorse allegate e inviandola alla casella PEC organismocrisi@pec.odcec.ct.it

 

 

I REQUISITI RICHIESTI PER SVOLGERE LA FUNZIONE DI GESTORE DELLA CRISI


Nel richiamare l’attenzione degli interessati alla specifica disciplina transitoria posta a salvaguardia dell’operatività dei suddetti Organismi prevista dall’art. 19 del D.M. 202/2014 e valida per i tre anni successivi all'entrata in vigore del decreto, si rende noto che i requisiti per l’iscrizione nell’elenco dei gestori della crisi sono i seguenti:

 

- Iscrizione nella sezione "A" Commercialisti dell'Albo dell'ODCEC di Catania;

- Attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento di durata non inferiore a 40 ore (a norma dell’art 16 del DPR 162/1982) o essere stata/o nominata/o, in almeno quattro procedure, curatore fallimentare, commissario giudiziale, delegato alle operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari ovvero per aver svolto i compiti e le funzioni dell’organismo o del liquidatore a norma dell’art 15 della legge, con allegazione della documentazione attestante gli incarichi (autocertificazione non ammessa)